Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, le sottoindicate carte valori sono modificate con le seguenti modalità:

          a) il visto su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta, dal visto elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, come modificato dal regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002;

          b) il permesso di soggiorno su supporto cartaceo è sostituito, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo dello stesso, dal permesso di soggiorno elettronico, di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002.

      2. Dalla data di cui al comma 1, la carta d'identità su supporto cartaceo è sostituita, all'atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla carta d'identità elettronica, classificata carta valori, prevista dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. A tale fine i comuni che non vi abbiano ancora ottemperato provvedono entro il 31 ottobre 2006 ai seguenti adempimenti preliminari:

          a) predisposizione dei necessari collegamenti al backbone dell'Anagrafe nazionale italiana presso il Centro nazionale dei servizi demografici;

          b) redazione del piano di sicurezza per la gestione delle postazioni di emissione e della porta applicativa del backbone secondo le regole tecniche fornite dal Ministero dell'interno.

 

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      3. Accertata l'avvenuta attuazione degli adempimenti indicati al comma 2, lettere a) e b), il Ministero dell'interno ne dà comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla fornitura ai comuni dei supporti e delle attrezzature informatiche necessari al rilascio delle carte di identità elettroniche.